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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
15.2.

  Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).

  1. Ai fini del potenziamento delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
  2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
   a) ricognizione, in collaborazione con l'ANCI, degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
   b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività sportiva, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
   c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.

  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il CONI, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1.
  5. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare ex-novo un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
  6. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.
  7. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.