Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
Art. 15-bis.
All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate a lavori stradali, che per la loro natura possono essere annoverati come interventi in materia di turismo».