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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
13.8.
inammissibile

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:
  «113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 113-bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

  1-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016.
  1-quinquies. Il comma 61 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  «61. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: “27,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “24,5 per cento”.».