Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e comuni confinanti.