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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
6.13.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 2-ter finalizzato alla dotazione, in particolare nei centri storici dei comuni interessati dal Giubileo straordinario, di una rete di defibrillatori automatici e in tale ambito programmando contestualmente attività di formazione dei cittadini sull'importanza di strumenti in grado di salvare vite umane e sul loro corretto utilizzo.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis stabilito un primo contributo per l'anno 2016 di 80 milioni di euro.
  2-quater. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80.000.000 di euro per l'anno 2016 si provvede mediante una corrispettiva riduzione per l'anno 2016 di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.