Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Interventi per il Giubileo).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 300 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 100 milioni di euro per il trasporto pubblico locale di Roma Capitale e dei Comuni confinanti e 100 milioni di euro per la riqualificazione delle periferie di Roma Capitale. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 37 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari.
Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.