stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
6.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la valorizzazione e la salvaguardia della «Via Francigena» quale Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa).

  1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della Via Francigena quale risorsa culturale e ambientale di primaria valenza pubblica.
  2. Lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio attraversato dalla Via Francigena come strumento per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente.
  3. Il presente articolo si applica al percorso italiano della Via Francigena, che attraversa il territorio dalle Alpi fino a Roma, parte integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio d'Europa come «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa» ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998.
  4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a garantire la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale interessata dalla Via Francigena, i seguenti interventi:
   a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, anche a fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento di interventi già avviati e all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena già fruibili;
   b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, spirituale, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena;
   c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;
   d) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;
   e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici e il recupero di aree degradate collegate al percorso;
   f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo l'itinerario;
   g) attività di informazione e comunicazione per la promozione turistico-culturale e ambientale della Via Francigena;
   h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema della Via Francigena promosse dalle scuole e dalle università, anche attraverso stage e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia della Via Francigena, la consapevolezza di una comune identità europea;
   i) attivazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza dei parchi naturali, delle oasi naturalistiche e delle aree protette prossime all'itinerario, nonché realizzazione di attività finalizzate alla formazione di una cultura turistico-ambientale;
   f) attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati.

  5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la Via Francigena, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla concessione di contributi ai progetti volti al perseguimento delle finalità del presente articolo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016.
  6. Il Fondo è gestito da un'apposita Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante di ciascuna delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio e da un rappresentante dell'Associazione europea delle Vie Francigene. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dal presente articolo.
  7. Ciascuna regione individua le proposte e le priorità a livello regionale e redige annualmente, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, da trasmettere entro il 10 febbraio di ogni anno alla Commissione di cui al comma 6 del presente articolo, che forma la graduatoria complessiva e stabilisce l'entità dei relativi finanziamenti.
  8. Per ciascun intervento il soggetto proponente deve indicare la quota di cofinanziamento, che non può essere inferiore al 30 per cento.
  9. I progetti interregionali sono presentati dalla regione capofila direttamente alla Commissione di cui al comma 6.
  10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, gli enti locali possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione con soggetti privati, comprese agenzie di pellegrinaggio e fondazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.