Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nelle more della piena operatività, anche per i connessi risvolti occupazionali, del programma straordinario di cui al comma 1 e per consentire il pagamento delle spettanze dei dipendenti dei Consorzi di bacino operanti nel ciclo dei rifiuti in regione Campania, fino alla data del 30 giugno 2016 è sospesa l'efficacia degli atti di pignoramento aventi ad oggetto somme vantate dai predetti Consorzi nei confronti di propri committenti. I Commissari liquidatori dei Consorzi utilizzano le suddette somme esclusivamente per il pagamento delle spettanze del personale dipendente.