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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
2.03.
inammissibile

  Sopprimere l'articolo 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, n. 7.