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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
15.3.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attività sportiva agonistica nazionale con le seguenti: delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione e sopprimere le parole: da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera a) dopo la parola: ricognizione inserire le seguenti: in collaborazione con l'ANCI;
   al comma 2, lettera b) sostituire le parole: all'attività agonistica nazionale con le seguenti: all'attività sportiva;
   al comma 2, lettera c) sostituire le parole:, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale con le seguenti: localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
   al comma 2 sopprimere la lettera d);
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il CONI, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1;
   sopprimere il comma 5;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare ex-novo, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.