Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi piani entro un termine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima procedura siano tempestivamente pubblicati sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e del CONI.