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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
14.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sono comunque escluse dalla corresponsione dell'imposta di registro per l'acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno fiscale 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».