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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
13.7.
inammissibile

  Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-ter. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  1-quater. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1-ter si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
  1-quinquies. Ai fini di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1-ter del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  1-sexies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1-ter il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) quanto a 149,340 milioni di euro per l'anno 2016, a 62,61 milioni di euro per l'anno 2017, a 64,61 milioni di euro per l'anno 2018, a 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, a 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, a 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e a 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 mediante riduzione del fondo relativo alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.