Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per il completamento, delle procedure di stabilizzazione di tutti i lavoratori impegnati in attività socialmente utili impiegati presso gli enti regionali e gli enti locali, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. Le regioni dispongono con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli oneri necessari derivanti da quanto previsto dal periodo precedente e assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».