Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
Art. 10-bis.
1. Al fine di garantire l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2015.
Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni.