Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con proprio decreto, stabilisce le sanzioni nei confronti del Soggetto Attuatore e del Commissario straordinario per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del programma di bonifica, rispetto ai termini previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.