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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al Ministero la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere e rispettare le previsioni urbanistico-edilizie di cui agli strumenti urbanistici vigenti e ai vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e del rispetto della legge Regionale n. 21/2003; delle opere pubbliche o d'interesse pubblico che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento; i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica nella persecuzione della finalità preminente del pubblico interesse.».