4.1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Rete di conservazione e sicurezza).
1. La protezione delle risorse genetiche autoctone di interesse regionale iscritte nel repertorio regionale delle razze e varietà locali è attuata mediante la conservazione in situ e on farm ed ex situ delle razze e varietà locali nelle banche regionali del germoplasma.
2. Le banche regionali del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata «Rete», cui possono aderire enti pubblici e privati e produttori singoli e associati.
3. Al fine di realizzare un sistema di custodia realmente integrato tra la conservazione in situ ed ex situ, la rete provvede alla conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui al comma 1 e alla moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne fanno richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e per il miglioramento.
4. Relativamente alle risorse particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi ed un limitato numero di esemplari da loro prodotti stabiliti per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.
5. Al fine di stabilire il grado di minaccia cui sono sottoposti le specie vegetali autoctone e i relativi habitat vitali, le regioni predispongono avvalendosi del supporto di enti regionali, università e centri di ricerca pubblici, liste di riferimento per la conservazione di specie sia comuni sia rare, particolarmente esposte al pericolo di estinzione.