Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP).
1. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, istituiscono i centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP.
2. I centri di cui al comma 1 provvedono, in particolare:
a) all'individuazione delle specie e dei biotipi microbici tipici dei prodotti e delle aree di produzione e alla stesura di liste di riferimento;
b) alla stesura di protocolli di isolamento, caratterizzazione e conservazione ex situ delle specie e dei biotipi;
c) alla eventuale produzione e messa a disposizione del materiale biologico agli operatori di settore.