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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 348

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/03/2014  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP).

  1. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, istituiscono i centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP.
  2. I centri di cui al comma 1 provvedono, in particolare:
   a) all'individuazione delle specie e dei biotipi microbici tipici dei prodotti e delle aree di produzione e alla stesura di liste di riferimento;
   b) alla stesura di protocolli di isolamento, caratterizzazione e conservazione ex situ delle specie e dei biotipi;
   c) alla eventuale produzione e messa a disposizione del materiale biologico agli operatori di settore.