Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le sementi, specie, razze, varietà, cultivar iscritte all'Anagrafe sono tutelate dallo Stato italiano e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali sementi, specie, razze, varietà, cultivar. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone le pertinenti procedure presso i competenti organi dell'Unione europea onde assicurare il rispetto della presente disposizione.