Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge per diversità biologica s'intende la variabilità tra organismi viventi da tutte le fonti possibili, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici e i complessi biologici di cui questi sono parte, comprendendo la diversità all'interno della specie, tra le specie e degli ecosistemi.