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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 348

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/03/2014  [ apri ]
1.4.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini della presente legge per diversità biologica s'intende la variabilità tra organismi viventi da tutte le fonti possibili, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici e i complessi biologici di cui questi sono parte, comprendendo la diversità all'interno della specie, tra le specie e degli ecosistemi.