Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.