Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. – (Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee). – 1. Al fine di incentivare lo studio dello status delle specie e dei relativi habitat e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.
2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.
3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:
a) alla stesura di protocolli di conservazione ex situ delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;
b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;
c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;
d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;
e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone.