Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le somme iscritte nel programma «Istituzioni scolastiche non statali» della missione «Istruzione scolastica» nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate alle scuole paritarie disponibili al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.