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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2015  [ apri ]
39.15.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 451 inserire i seguenti:
  451-bis. In attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla Direttiva europea 29/2012/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in attuazione della legge 15 ottobre 2013, n. 119 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, e istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato Percorso tutela vittime di violenza, con la finalità di tutelare le persone vittime vulnerabili o vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o stalking».
  451-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia, della salute e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, tenuto conto delle esperienze a livello locale già operative, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale linee guida volte a rendere operativo il nuovo Percorso tutela vittime di violenza, di cui al comma 451-bis, anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. L'attuazione delle linee guida avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, riguardo ad ogni possibile aspetto legato all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di cui al comma 451-bis, garantendo contestualmente la rapida attivazione del cosiddetto Percorso tutela vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia, e la presa in carico, da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza.