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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.40. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
23.40.

  Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
  196-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni; è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 30 milioni di euro annui dall'anno 2016 all'anno 2025 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il Governo
23.40.
approvato

  Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
  196-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni; è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 30 milioni di euro annui dall'anno 2016 all'anno 2025 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il Governo