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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.292. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
16.292.

  Dopo il comma 126, inserire i seguenti:
  126-bis. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per il 2016.
  126-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 145, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
   b) al comma 150, le parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e «2020», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017», «2018», «2019», «2020» e «2021».

  126-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-bis, pari ad euro 23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede, quanto a euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter e quanto a euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste Italiane Spa. Gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
  126-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il Governo
16.292.
approvato

  Dopo il comma 126, inserire i seguenti:
  126-bis. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per il 2016.
  126-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 145, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
   b) al comma 150, le parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e «2020», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017», «2018», «2019», «2020» e «2021».

  126-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-bis, pari ad euro 23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede, quanto a euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter e quanto a euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste Italiane Spa. Gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
  126-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il Governo