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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.99. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
10.99.

  Al comma 72 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportetto S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata».

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: o utilizzati;
   b) al comma 75, dopo le parole: allo scambio e all'utilizzo aggiungere le seguenti: di tutte le informazioni utili, ed in particolare;
   c) sostituire il comma 77, con il seguente: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.
   d) al comma 78, lettera b), sostituire le parole: l'autocertificazione con le seguenti: la dichiarazione;
   e) sostituire il comma 79, con i seguenti:
  79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:
   a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
   b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un apposito «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
   c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

  Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla Rai-Radiotelevisione italiana spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  79-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto di residui, Alle suddette somme si applica quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  79-ter. Nel Fondo di cui al comma 79, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
  79-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b), del comma 79, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento degli standard qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
  79-quinquies. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 79-quater, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare:
   a) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
   b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
   d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Governo
10.99.
approvato

  Al comma 72 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportetto S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata».

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: o utilizzati;
   b) al comma 75, dopo le parole: allo scambio e all'utilizzo aggiungere le seguenti: di tutte le informazioni utili, ed in particolare;
   c) sostituire il comma 77, con il seguente: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.
   d) al comma 78, lettera b), sostituire le parole: l'autocertificazione con le seguenti: la dichiarazione;
   e) sostituire il comma 79, con i seguenti:
  79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:
   a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
   b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un apposito «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
   c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

  Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla Rai-Radiotelevisione italiana spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  79-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto di residui, Alle suddette somme si applica quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  79-ter. Nel Fondo di cui al comma 79, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
  79-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b), del comma 79, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento degli standard qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
  79-quinquies. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 79-quater, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare:
   a) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
   b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
   d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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