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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.41. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.41.

  All'emendamento del Governo 42. 75, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 491-quater le parole: da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrare sono sostituite dalle seguenti: per la risoluzione alternativa delle controversie degli investitori di cui al comma 491-bis, che devono essere, comunque, coerenti con la disciplina di cui al decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130;
   b) al capoverso 491-quater le parole: In caso di procedura arbitrale sono sostituite dalle seguenti: In caso di procedura adottata in coerenza al decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130,;
   c) al capoverso 491-sexies dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri sono inserite le seguenti: al fine di assicurare la tempestiva conclusione degli accertamenti di cui all'ultimo periodo del comma 491-quater, in considerazione dell'elevato numero di istanze da evadere, e le parole: gli arbitri sono sostituite dalle seguenti: componenti aggiuntivi all'organo decidente di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, nel numero massimo di quattro, che rimangono in carica fino alla definizione dei citati accertamenti,;
   d) al capoverso 491-sexies le parole: nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale sono sostituite dalle seguenti: nonché, solamente con riguardo ai citati accertamenti, quelle di funzionamento dell'organo decidente di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del predetto decreto legislativo n. 179 del 2007, considerato che in sede di prima applicazione esso opera esclusivamente per gli accertamenti di cui al presente comma;
   e) al capoverso 491-sexies l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: La copertura dei costi delle procedure di cui al presente comma sono a carico del Fondo;
   f) dopo il comma 491-octies è aggiunto il seguente: 491-novies. L'abrogazione degli articoli 2, commi da 1 a 5 e 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, decorre dalla data in cui termina l'attività, condotta ai sensi del comma 491-sexies, dell'organo decidente di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il regolamento indicato al predetto comma 5-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data di cui al primo periodo.

em. 42.75.
ident. 0.42.75.47.