stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.30.60.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/12/2015  [ apri ]
0.30.60.2.

  Sostituire i commi da 304-quinquies a 304-octies, con i seguenti:
  «304-quinquies. In deroga ai limiti assunzionali vigenti, e anche al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/ 104/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con uno stanziamento di 500 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 304-septies.
  304-sexies. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente comma, le regioni possono ricorrere ad assunzioni di personale medico e sanitario, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
  304-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

em. 30.60.