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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2015  [ apri ]
5.7.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.».

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 46,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.