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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.295. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2015  [ apri ]
16.295.

  Dopo il comma 128 inserire il seguente:
  128-bis. Ai fini di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i risparmi prodotti dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono considerati economie aggiuntive anche con riferimento ai contratti delle amministrazioni che si avvalgono del soggetto aggregatore quale centrale unica di committenza. Nel limite massimo del 10 per cento tali economie aggiuntive possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali è incardinato il soggetto aggregatore, ovvero delle amministrazioni che lo vigilano o controllano, fino a un massimo del 20 cento della parte fissa dei fondi medesimi e, comunque, in deroga alle disposizioni normative di contenimento o riduzione previste a legislazione vigente.

I Relatori