stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 49.50. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
49.50.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 536, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  “5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1.”;
   b) al comma 537, lettera a), dopo le parole: Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: a partire dall'anno d'imposta 2015;
   c) dopo il comma 541, aggiungere il seguente:
  541-bis. Le disposizioni di cui al comma 541, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 541, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016».

Il Governo