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Legislatura XVII

Proposta emendativa 33.426. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
33.426.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 371 con il seguente:
  371. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO) e Grande raccordo anulare delle biciclette – GRAB (Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo-stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   b) al comma 372, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 372-bis del presente articolo;
   c) dopo il comma 372, inserire i seguenti:
  372-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro dal 2016 al 2020, in 80 milioni per l'anno 2021 e in 40 milioni per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al periodo precedente. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372-septies, 372-octies, 372-undecies, 372-duodecies, 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  372-ter. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 372-bis sono assegnati:
   a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 496.
  372-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 45,4 milioni per l'anno 2016, 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 48,9 milioni di euro per l'anno 2018.
  372-quinquies. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini potrà essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  372-sexies. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 372-quater e 372-quinquies sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  372-septies. Per consentire l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  372-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  372-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento di tale importo, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.
  372-decies. Dopo l'articolo 46-bis, alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:
  «Art. 46-ter. — (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis della presente legge, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
  2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
  3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46 della presente legge, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai precedenti commi, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo, della presente legge. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

  372-undecies. Per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, è autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui euro 2.226.383 a copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, già autorizzato dalla Commissione europea, e 26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a decorrere dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6 milioni di euro dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo è conseguentemente pari a 21.026.383 euro per l'anno 2016, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stipulare l'Accordo di programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina, per tutto l'arco temporale di cui al primo periodo, nonché a modificare la convenzione stipulata con la società cassa depositi e prestiti Spa al fine di provvedere, a condizioni più vantaggiose, all'erogazione da parte di quest'ultima dei relativi finanziamenti all'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalità indicate dal citato Ministero in un apposito addendum alla convenzione già stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus. I predetti contributi sono concessi alle imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada ferroviaria alpina mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono erogate a consuntivo, una volta all'anno, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio ferroviario, sia esso un'impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro soggetto giuridico, ivi compresi i raggruppamenti d'impresa. La rendicontazione delle somme erogate è effettuata annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, dal soggetto aggiudicatario della gara per la prestazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina, secondo i meccanismi previsti dall'accordo di programma firmato fra le parti.
  372-duodecies. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Le modalità tecniche e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   d) al comma 496:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «società specializzate» inserire le parole: «o al noleggio» e le parole: «degli automezzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei mezzi»;
    2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al predetto Fondo sono assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022».
   e) dopo il comma 496 inserire il seguente:
  496-bis. In considerazione della grave situazione finanziaria concernente l'Azienda Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposto il commissariamento della suddetta società. Con successivo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla nomina del commissario e di eventuali sub-commissari. Il Commissario provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario è incaricato altresì di predisporre al socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una dettagliata e documentata relazione in merito allo stato finanziario e patrimoniale della società, nonché alle cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria delle medesima società, anche al fine di consentire al socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il commissario, a seguito della ricognizione contabile, provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del commissario, la società può, altresì, essere trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità operativa della predetta società, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'esercizio 2016.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 68, ANAS, interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372/p) apportare le seguenti variazioni:
  Rimodulazione:
   2016:
    CP: – 90.000.000;
    CS: – 90.000.000.
   2017:
    CP: + 40.000.000;
    CS: + 40.000.000.
   2018:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2016: 0;
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 50.000.000.

Il Governo
33.426.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 371 con il seguente:
  371. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO) e Grande raccordo anulare delle biciclette – GRAB (Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo-stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   b) al comma 372, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 372-bis del presente articolo;
   c) dopo il comma 372, aggiungere i seguenti:
  372-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro dal 2016 al 2020, in 80 milioni per l'anno 2021 e in 40 milioni per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al periodo precedente. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372-septies, 372-octies, 372-undecies, 372-duodecies, 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  372-ter. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 372-bis sono assegnati:
   a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 496.

  372-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 45,4 milioni per l'anno 2016, 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 48,9 milioni di euro per l'anno 2018.
  372-quinquies. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini potrà essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  372-sexies. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 372-quater e 372-quinquies sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  372-septies. Per consentire l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  372-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  372-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento di tale importo, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.
  372-decies. Dopo l'articolo 46-bis, alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:
  «Art. 46-ter. – (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis della presente legge, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
  2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
  3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46 della presente legge, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai precedenti commi, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo, della presente legge. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

  372-undecies. Per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, è autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui euro 2.226.383 a copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, già autorizzato dalla Commissione europea, e 26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a decorrere dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6 milioni di euro dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo è conseguentemente pari a 21.026.383 euro per l'anno 2016, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stipulare l'Accordo di programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina, per tutto l'arco temporale di cui al primo periodo, nonché a modificare la convenzione stipulata con la società cassa depositi e prestiti Spa al fine di provvedere, a condizioni più vantaggiose, all'erogazione da parte di quest'ultima dei relativi finanziamenti all'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalità indicate dal citato Ministero in un apposito addendum alla convenzione già stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus. I predetti contributi sono concessi alle imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada ferroviaria alpina mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono erogate a consuntivo, una volta all'anno, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio ferroviario, sia esso un'impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro soggetto giuridico, ivi compresi i raggruppamenti d'impresa. La rendicontazione delle somme erogate è effettuata annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, dal soggetto aggiudicatario della gara per la prestazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina, secondo i meccanismi previsti dall'accordo di programma firmato fra le parti.
  372-duodecies. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Le modalità tecniche e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;
   d) al comma 496:
    1) al primo periodo, dopo le parole: società specializzate inserire le parole: , al noleggio e le parole: degli automezzi sono sostituite dalle seguenti: dei mezzi;
    2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: Al predetto Fondo sono assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.
   e) dopo il comma 496, aggiungere il seguente:
  496-bis. In considerazione della grave situazione finanziaria concernente l'Azienda Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposto il commissariamento della suddetta società. Con successivo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla nomina del commissario e di eventuali sub-commissari. Il Commissario provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario è incaricato altresì di predisporre al socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una dettagliata e documentata relazione in merito allo stato finanziario e patrimoniale della società, nonché alle cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria delle medesima società, anche al fine di consentire al socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il commissario, a seguito della ricognizione contabile, provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del commissario, la società può, altresì, essere trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità operativa della predetta società, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'esercizio 2016.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 68, ANAS, interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p) apportare le seguenti variazioni:

  Rimodulazione:
  2016:
   CP: – 90.000.000;
   CS: – 90.000.000.
  2017:
   CP: + 40.000.000;
   CS: + 40.000.000.
  2018:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2016: 0;
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 50.000.000.

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