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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.140. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
19.140.
approvato

  Dopo il comma 161, è inserito il seguente:
  161-bis. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015, possono essere erogate agli eredi che presentino apposita domanda, corredata di idonea documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sul disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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