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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.171. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
17.171.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
  138-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la «Quota A» del Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, l'ente può favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».