stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.7.

  All'emendamento 42.75 del Governo sostituire il comma 491-septies con il seguente: Tutti i portatori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in risoluzione possono comunque promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità ed i principi stabiliti dall'articolo 140-bis del Codice del consumo qualora possano lamentare la mancata osservanza da parte delle banche in risoluzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il Fondo è surrogato al diritto al risarcimento del danno nei limiti dell'ammontare della prestazione eventualmente corrisposta.

em. 42.75.