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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.59. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.59.

  All'emendamento 42.75 del Governo al comma 491-septies, aggiungere i seguenti periodi: Nei casi di rimborso erogato dopo riconoscimento di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Fondo si rivale obbligatoriamente nei confronti dell'istituto di credito responsabile. La responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 si estende agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ed eventualmente a chi ne acquisisca successivamente i relativi diritti e le relative partecipazioni al capitale. È fatto obbligo agli istituti di credito di rivalersi a loro volta presso gli amministratori in carica al tempo della violazione riconosciuta.

em. 42.75.