stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.40. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.40.

  All'emendamento 42.75 del Governo dopo il comma 491-octies, aggiungere i seguenti:
  491-novies. La Banca d'Italia trasmette alle Camere con cadenza semestrale una relazione sui provvedimenti adottati nel quadro delle attività di risanamento e risoluzione, con specifica indicazione degli eventuali impatti sui depositanti e sui piccoli azionisti ed obbligazionisti.
  491-decies. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza nelle procedure di risoluzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per realizzare adeguate e specifiche campagne di informazione finanziaria, da effettuare anche attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi, a partire dal servizio pubblico radiotelevisivo, per informare i risparmiatori sulle novità e sui rischi insiti nel nuovo strumento del bail-in, anche al fine di aumentare la consapevolezza sull'esigenza di diversificare i loro investimenti e depositi finanziari.
  491-undecies. All'integrale copertura delle prestazioni a favore dei risparmiatori e degli investitori in caso di risoluzione adottate ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, si provvede a valere, per il corrispondente importo, sul Fondo interbancario di tutela dei depositi.

em. 42.75.