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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.29. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.29.

  Dopo il comma 491-ter, aggiungere il seguente:
  491-ter.1. È istituito un «Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari», con una dotazione iniziale di 1.500 milioni. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla dotazione del Fondo si provvede mediante la riduzione e corrispondente versamento di una quota delle riserve iscritte nell'ultimo bilancio approvato della Banca d'Italia, fino a concorrenza dell'importo della dotazione di 1.500 milioni di euro del predetto Fondo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sono approvate le modifiche allo Statuto della Banca d'Italia, al fine di recepire la norma di cui alla presente disposizione.

em. 42.75.