stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.42.75.28. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.42.75.28.

  Dopo il comma 491-ter, aggiungere il seguente:
  491-ter.1. È istituito un «Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari», con una dotazione fino ad un limite massimo di 2.500 milioni. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento del capitale.

em. 42.75.