Sostituire le parole da: dopo il comma è aggiunto fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Al comma 1, le parole: «entrano in vigore il 1o novembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «entrano in vigore il 1o luglio»;
2) al comma 3, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregare diversamente nelle modalità previste dall'articolo 33, comma 3-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.