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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.77. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2015  [ apri ]
9.77.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale.».