All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-bis aggiungere il seguente:
52-bis.1. L'importo totale delle agevolazioni di cui al comma 52-bis concesso nella misura minima del 50 per cento alle imprese che adottano specifiche misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e che operano nei seguenti settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
b) ricerca, progettazione e sviluppo di impianti di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti per la produzione di compost di qualità;
c) ricerca e sviluppo di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termodinamico», «solare fotovoltaico» e «mini eolico»;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
e) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
f) ricerca e sviluppo di sistemi di mobilità «carbon free», ad elevata sostenibilità ambientale.