All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-sexies, aggiungere il seguente:
52-sexies.1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai soci-dipendenti delle imprese di startup innovative ubicate nelle zone di cui al comma 52-bis non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.