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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.26. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2015  [ apri ]
3444/XII/1.26.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
  325-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «Entro il 30 settembre 2016 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, collocando nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi del precedente periodo del presente comma e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

  325-ter. Le risorse derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 325-bis sono destinate al finanziamento per l'anno 2017 del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi di cui all'articolo 1, comma 593, lettera a) della legge 23 dicembre 2014 n. 190.