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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2015  [ apri ]
3444/VIII/1.7.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi finalizzati alla bonifica di Siti inquinati di interesse regionale, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, o di altri siti inquinati, quando gli enti locali esercitano i poteri sostitutivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate a valere sull'avanzo dell'amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 80 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma prevedendo l'accesso su istanza dei sindaci interessati. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

  Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento.