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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2015  [ apri ]
3444/VIII/1.6.

  Dopo il comma 236, sono aggiunti i seguenti:
  236-bis. I rimborsi di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta.
  236-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 236-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo Dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
  236-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 236-bis e 236-ter, nonché le modalità per il versamento, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta fruiti ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018.