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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.30. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2015  [ apri ]
3444/VII/1.30.
approvato

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  «181-bis. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
  181-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, è abrogato il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.»

3444/VII/1.30.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  «181-bis. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
  181-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, è abrogato il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.»