Dopo il comma 451 aggiungere il seguente:
451-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»;
b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;
c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno»;
d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2017: – 5 milioni;
2018: – 5 milioni.